Pignoramento casa in comunione dei beni: è possibile?

Il pignoramento nasce da un debito non pagato, per il quale il creditore ha avviato l’espropriazione forzata dei beni del debitore, compresi gli immobili di sua proprietà. Di solito, però, il debitore è uno solo, il marito o la moglie, a meno che l’obbligazione non sia stata contratta da entrambi i coniugi insieme. In questo caso, è possibile il pignoramento della casa in comunione dei beni? Come agiscono i creditori? Qual è la soluzione?

Continua a leggere questo articolo e per chiarire ogni tuo dubbio sul pignoramento della casa in comunione dei beni.

Cos’è la comunione legale dei beni

La comunione dei beni tra coniugi è il regime legale in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se solo uno è intervenuto all’atto di acquisto.

Come si costituisce la comunione legale dei beni

In mancanza di una scelta diversa dei coniugi (la separazione legale dei beni), la comunione legale dei beni si costituisce per legge al momento del matrimonio. La comunione può riguardare:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio.

L’amministrazione dei beni in comunione

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:

  • gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge (riscossione canoni di locazione, ritiro della pensione, ecc.);
  • gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi (richieste di mutuo, accettazione eredità, ecc.).

Pignoramento casa in comunione dei beni: è possibile?

Con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento dell’immobile in comunione è possibile e il bene può essere venduta all’asta interamente e non solo per la quota del 50%. La quota a metà non intralcia, infatti, in nessun modo il processo di pignoramento.

Il coniuge estraneo al debito, dopo la vendita giudiziaria dell’immobile, avrà diritto a ottenere la metà della somma ricavata dalla vendita dell’immobile.

Pignoramento casa in comunione dei beni: come agiscono i creditori?

I creditori possono sempre soddisfarsi sui beni, mobili e immobili, posti in comunione dei beni tra i coniugi, e precisamente:

  • senza limiti, e cioè per l’intero importo del credito, se l’obbligazione da cui è sorto il debito era stata contratta congiuntamente da entrambi;
  • nel limite del valore corrispondente alla singola quota di ciascuno, dunque del 50%, se l’obbligazione era stata contratta solo da un coniuge.

Nel secondo caso, però, il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sui beni personali del singolo coniuge obbligato. Solo se ciò non è possibile, o non consente di recuperare l’intera somma dovuta, il creditore può rivalersi sui beni presenti nella comunione, immobili compresi. Al contrario, i creditori della comunione possono agire, in via sussidiaria, sui beni personali di ciascun coniuge quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa (sempre nella misura del 50% del credito).

Pignoramento casa in comunione dei beni: la soluzione alla vendita all’asta

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