Quando le spese diventano un peso e i debiti sembrano incolmabili, il concordato minore può essere una delle soluzioni per liberarsi da questo carico finanziario. Contrariamente a quanto possa suggerire il termine “minore”, non si tratta di una soluzione secondaria o meno significativa. Al contrario, rappresenta un approccio flessibile che si adatta alle esigenze individuali, consentendo al debitore di negoziare condizioni di pagamento più vantaggiose.
Continua a leggere questo articolo e scopri come funziona il concordato minore, qual è la procedura di presentazione della domanda e quando si ottiene l’esdebitazione.
Cos’è il concordato minore?
Il concordato minore è una delle procedure previste dall’ordinamento italiano per ottenere l’esdebitazione e consente al piccolo imprenditore di ridurre la propria posizione debitoria, continuando ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale.
Le modalità di esdebitazione sono state stabilite originariamente dalla Legge 3/2012 (qui il testo completo della Legge 3/2012) e oggi aggiornate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del gennaio 2019).
Nel caso del concordato minore, l’esdebitazione avviene in maniera automatica non appena viene adempiuto e completato il piano proposto dal debitore.
Come funziona il concordato minore
Come appena detto, per accedere alla procedura del concordato minore il debitore deve creare un piano economico di rientro in cui vengono indicate le modalità con cui verranno pagati i debiti ai singoli creditori. Vediamo nel dettaglio tutto il procedimento.
Contenuto della domanda e presentazione
Nella procedura di concordato minore assume un ruolo fondamentale l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario del tribunale competente. La formulazione e la presentazione della domanda avvengono tramite l’OCC, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda stessa. Tale resoconto dovrà contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
- l’indicazione ipotizzabile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.
La persona che intende avvalersi del concordato minore deve inoltre allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali. L’elenco dei documenti è indicato nell’articolo 75 del Decreto Legislativo 14/2019.
Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, l’OCC deve darne comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, i quali devono comunicare entro quindici giorni il debito tributario accertato, nonché gli accertamenti eventualmente pendenti.
Il Giudice può dichiarare la domanda inammissibile qualora sia priva dei documenti richiesti, se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.
Il procedimento
Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, il Giudice con un decreto dichiara aperta la procedura e ordinerà all’OCC di dare comunicazione a tutti i creditori. Con questo decreto, il Giudice prevede inoltre una serie di divieti e incombenze, come:
- la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese (se il debitore svolge attività d’impresa);
- nel caso di cessione o di affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- su istanza del debitore, dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali, né disporre sequestri conservativi, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
L’esecuzione del decreto sarà a cura dell’OCC.
Per quanto riguarda l’approvazione, il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Ai creditori sono concessi 30 giorni di tempo per far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta. Nel caso in cui non abbiano dato alcuna comunicazione, è prevista la regola del silenzio assenso.
Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura. In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione dei beni.
L’esecuzione del piano
Una volta omologato il piano, il debitore deve darne esecuzione. Conclusa tale fase, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione. In caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento.
Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.
Chi può accedere al concordato minore
La procedura del concordato minore è riservata alle piccole imprese e ai professionisti come piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.
La soluzione per risolvere il problema del sovraindebitamento
L’iter per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione, attraverso il concordato minore o un’altra delle procedure contenute nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevede conoscenze e competenze specifiche. Per aumentare le possibilità di ottenerla e velocizzare i tempi del tuo ritorno a una vita libera, devi affidarti a esperti specializzati nella risoluzione di questo tipo di problematiche.
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